Accesso alla professione, perdita onorabilità: pronuncia del Consiglio di Stato         

Importante recente sentenza del Consiglio di Stato in merito al ricorso di un’impresa di trasporto (merci) che contestava la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di cui al reg. (CE) n. 1071/2009 per perdita del requisito di onorabilità a seguito di interdittiva antimafia comminata dal Prefetto.

I giudici, nel rigettare il presunto contrasto tra la revoca dell’autorizzazione, che comporta la riacquisizione ex novo della stessa una volta venuta meno la causa ostativa di carattere antimafia, e l’intrinseca temporaneità della misura interdittiva, hanno precisato che:

  • la perdita del requisito dell’onorabilità è conseguenza diretta dell’applicazione di una norma dell’ordinamento nazionale;
  • la valutazione del requisito di onorabilità è riferita dalla stessa legislazione europea anche all’impresa di trasporto unitariamente considerata ed al suo “comportamento” e che, pertanto, non rileva che l’art. 5 del D. Lgs. n. 395/2000 riferisca il possesso del requisito di onorabilità a determinate figure soggettive
  • il Regolamento comunitario affida allo Stato membro il potere di stabilire se sospendere (temporaneamente) o ritirare (definitivamente) l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto

Sul sito www.anav.it, è disponibile, per le associate, il testo della sentenza.

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