Assicurazione RCA: la Corte ne ribadisce l’obbligo anche in fase statica

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi.

E’ il principio ribadito nella recente ordinanza della Corte di Cassazione che ha stabilito che lo stesso deve essere interpretato in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea secondo cui la nozione di “circolazione dei veicoli”, non è limitata alle ipotesi di circolazione stradale, ma si riferisce a qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale quale mezzo di trasporto.

Ne consegue – ha ribadito la Corte – che anche quando il veicolo rimane parcheggiato tra uno spostamento e l’altro, deve ritenersi utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto.

Bocciata dunque dalla Corte la sentenza di merito nella parte in cui affermava che la mancata prova dell’uso pubblico del luogo del sinistro non consente l’applicazione dell’art. 2054 c.c. e delle norme sull’assicurazione obbligatoria per la RCA.

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