NUOVO CCNL: PIÙ TUTELE E WELFARE PER I DIRIGENTI DELL’INDUSTRIAÂ
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Il 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL 30 dicembre 2014 applicabile ai lavoratori dirigenti dipendenti da aziende produttrici di beni e servizi. Il nuovo contratto collettivo nazionale decorre dal 1° gennaio 2019 con scadenza al 31 dicembre 2023, fatte salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, e integra e sostituisce il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 dicembre 2014.
Le principali novità dell’accordo riguardano – per quanto attiene la parte economica – l’incremento del trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) da assumere come parametro al 31 dicembre, a valere dall’anno 2020 è stabilito in 69.000 euro, 72.000 euro dall’anno 2022, 75.000 euro dall’anno 2023. Per i dirigenti già in forza al 1° gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti dall’art. 3, comma 2, del CCNL 30 dicembre 2014. Viene introdotto un ulteriore modello di sistema di retribuzione variabile per obiettivi (MBO) in cui l’incentivo è corrisposto per il 50% col raggiungimento del risultato annuale e il restante 50% col raggiungimento dei risultati a lungo termine.
Sugli scatti di anzianità , come nei precedenti rinnovi, è stata prevista la loro conservazione solo a favore dei dirigenti già in servizio alla data del 24 novembre 2004. Conseguentemente, per la vigenza del CCNL 2019-2023, al dirigente in servizio al 24 novembre 2004 che non abbia già maturato il numero massimo di 10 aumenti di anzianità , continuerà ad essere corrisposto un importo mensile in cifra fissa pari a 129,11 euro al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal 1° giorno del mese successivo al biennio stesso.
Il numero massimo di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare i 10, ivi compresi gli aumenti maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi. Gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2017.
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