CQC: NUOVO PROVVEDIMENTO DALLA MOTORIZZAZIONE, ECCO LE NOVITA’

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La Direzione Generale della Motorizzazione, con circolare n.18559/23.18.3 del 7 giugno scorso, ha riepilogato, in unico testo, tutte le disposizioni in dettaglio ed i chiarimenti forniti fino ad ora in merito alla disciplina della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Il nuovo provvedimento, che sostituisce la precedente circolare del 3 aprile 2014 e abroga una dozzina di note ministeriali successive a tale data, è composto da 55 pagine e 22 allegati nei quali vengono affrontati tutti gli aspetti inerenti alla CQC: 

  • Diritto comunitario ed il recepimento in Italia della Direttiva 2003/59/CE; 
  • Il rilascio della CQC a seguito di corso e superamento dell’esame (qualificazione iniziale); 
  • I corsi quinquennali di rinnovo (formazione periodica); 
  • La gestione dei punti sulla CQC (con l’esame di revisione); 
  • Le verifiche sul corretto svolgimento dei corsi. 

La circolare effettua quindi una ricognizione abbastanza rigorosa delle disposizioni in vigore e dei criteri interpretativi degli ambiti applicativi prodottisi fino ad oggi, dal momento che, a distanza di (soli) cinque anni dall’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 – recante “Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi” – è quanto mai opportuno riepilogare la disciplina.  

Rimandando gli appassionati (quelli veri però!) ad una lettura più approfondita della circolare, sottolineiamo che, con il documento in questioneil MIT ha chiarito che per quanto concerne i corsi di rinnovo della CQC, gli stessi possono essere frequentati sia dai conducenti italiani (con patente italiana), sia da conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’UE o del SEE, che hanno in Italia la residenza anagrafica o normale, oppure da conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno degli Stati extra UE dipendenti di un’impresa stabilita su territorio italiano (se in possesso di documento di soggiorno).  

La circolare, inoltre, conferma anche che il rinnovo della CQC, a seguito del corso di rinnovo, non decorre dalla data di fine corso ma dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo all’Ufficio della Motorizzazione Civile competente”.

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