Licenza comunitaria e requisiti accesso professione: proroghe dall’UE

L’Unione Europea, considerato il protrarsi delle difficoltà connesse all’emergenza sanitaria,  ha previsto la proroga automatica delle licenze comunitarie e alcune deroghe riguardanti il reintegro dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada.

Per le licenze comunitarie viene stabilita la proroga di 10 mesi del periodo di validità per quelle in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno.

Viene ampliato da 6 a 12 mesi il termine che l’autorità competente può assegnare all’impresa per reintegrare i requisiti di stabilimento, nel caso in cui nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 non siano soddisfatte le condizioni riguardanti la disponibilità di una sede operativa e di uno o più veicoli immatricolati o messi in circolazione in base alla normativa nazionale ai sensi dell’art. 5, lett. b) e c) del reg. (CE) n. 1071/2009, e il requisito di idoneità finanziaria, nel caso in cui – sulla base dei conti annuali e delle attestazioni – lo stesso non risulti soddisfatto.

Tali disposizioni non sospendono l’obbligo di dimostrazione dei requisiti in questione, bensì rimettono alla scelta discrezionale dell’autorità competente la possibilità di assegnare all’impresa un termine più lungo per il reintegro dei requisiti venuti a mancare.

Anav, con apposita circolare pubblicata nel sito associativo, ha fornito specifiche istruzioni sul tema.

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