BUS MAGAZINE: APPALTI E RITENUTE, L’IMPIANTO DELLA NUOVA DISCIPLINA

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Molti speravano che l’emergenza innescata dalla diffusione del Covid-19 e dalle conseguenti misure di contenimento adottate dal Governo – che hanno portato in molti settori, tra cui quello dei trasporti, al blocco delle attività o comunque ad innumerevoli difficoltà operative/organizzative – avrebbe indotto chi di dovere a ripensare il complesso meccanismo messo in campo, ad inizio d’anno, dal legislatore per contrastare la somministrazione illecita di manodopera attraverso il controllo, da parte dei committenti, delle ritenute operate da appaltatori/subappaltatori sulle retribuzioni dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione delle commesse.

Fino a questo momento, invece, nessuna abrogazione, semplificazione o rinvio, neppure all’orizzonte: il famoso articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, introdotto dal collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020, resta in vigore così com’è. La conferma arriva, indirettamente, dalla stessa Agenzia delle Entrate: nelle circolari diffuse nelle settimane scorse (la 8/E e la 9/E) l’Agenzia parla, infatti, solo di una ‘sospensione’ dei controlli da parte dei committenti e ‘limitatamente’ ai casi in cui appaltatori, subappaltatori o affidatari abbiano beneficiato dello stop dei versamenti delle ritenute fiscali previsti dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità” “trattandosi di adempimenti strettamente connessi tra di loro”. Alla ripresa dei versamenti fiscali, quindi, riprenderanno anche i controlli. Lo stesso decreto Liquidità, d’altro canto, dispone – ma solo al fine di evitare l’afflusso di contribuenti presso gli uffici – la proroga al 30 giugno prossimo della validità del cd. “DURF”, ossia il certificato di ‘affidabilità’ rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che consente ai contribuenti “virtuosi” di sottrarsi ai complicatissimi adempimenti e al previsto monitoraggio a carico dei committenti.

In sostanza, quindi, l’impianto della nuova disciplina, con le sue difficoltà e con tutte le sue incertezze interpretative, resta intatto. Val la pena, quindi, di ripercorrere i passaggi principali della normativa.

La norma
Come noto, l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 prevede che i committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma” hanno l’obbligo di richiedere copia dei modelli F24 relativi al versamento – da eseguire senza compensazione (è ammessa unicamente la compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta) – delle ritenute per Irpef e addizionali regionale e comunale “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio”. In più, l’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria è tenuta a trasmettere al committente un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto o subappalto, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, dell’ammontare della retribuzione imponibile (esclusi arretrati e TFR) corrisposta al dipendente in relazione all’esecuzione dell’opera/servizio e dell’ammontare delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con la specifica della quota-parte relativa alla prestazione affidata dal committente (il tutto entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento delle ritenute). Ulteriore obbligo per l’impresa appaltatrice/subappaltatrice o affidataria è quello di versare senza compensazione anche i contributi previdenziali (esclusi quelli per la previdenza complementare) e per l’assicurazione obbligatoria.

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