Gara TPL Toscana: il Consiglio di Stato annulla la sanzione Antitrust a ONE Scarl

Al centro della controversia, il trasferimento dei beni strumentali e del personale necessari alla gestione del servizio.
I giudici hanno evidenziato che la disciplina del trasferimento lasciava margini di definizione e attuazione concreta e che la tutela degli interessi patrimoniali e imprenditoriali dell’operatore uscente non può, di per sé, essere considerata abusiva.
La sentenza rileva inoltre carenze nella motivazione e nella dimostrazione degli elementi essenziali dell’illecito concorrenziale, tra cui la posizione dominante, l’ingiustificatezza della condotta e la prova di effetti anticoncorrenziali concretamente apprezzabili sul mercato e sull’utenza.
Sulla base di queste motivazioni, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di ONE Scarl e annullato gli atti impugnati.
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