Bus Magazine: crisi d’impresa, il Covid-19 rinvia il debutto della riforma
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Slitta al 1° settembre 2021 il debutto del nuovo Codice della crisi d’impresa (d. lgs. n. 14 del 2019), destinato, come si attendeva da anni, a sostituire l’intero impianto della ormai datata normativa fallimentare contenuta nel R.D. n. 267 del 1942. Il Codice sarebbe dovuto entrare in vigore, per gran parte delle sue norme, il prossimo 15 agosto, senonché il decreto-legge n. 9 del 2 marzo scorso – nel pieno dell’emergenza Covid-19 – era intervenuto per differire al 15 febbraio 2021 la decorrenza delle norme in materia di “misure di allerta” contenute nel codice stesso, al fine di evitare che, proprio per effetto della crisi economica contingente, l’allerta scattasse per un numero eccessivo di imprese. Il perdurare e propagarsi dell’emergenza ha indotto, poi, il legislatore ad un intervenire in misura più ampia con l’inserimento, nel pacchetto di misure del cd. decreto “Liquidità” (decreto legge n. 23 dell’8 aprile scorso) varate a sostegno delle imprese, di una norma che riallinea i termini e rimanda l’entrata in vigore sia delle “misure di allerta” che delle altre disposizioni del Codice al 1° settembre 2021.
Potrebbe sembrare un controsenso il fatto che uno strumento ‘anti-crisi’, appositamente concepito per prevenire le crisi aziendali e favorire il risanamento ed il salvataggio delle imprese e che guarda al fallimento e all’espulsione dal mercato solo come extrema ratio (diversamente dalla vigente legge fallimentare), resti al palo proprio nel momento in cui l’emergenza sanitaria in atto sta producendo, a livello sostanzialmente planetario, conseguenze devastanti per le economie di tutti i Paesi. Tuttavia, la nuova normativa sulle crisi d’impresa – come ben evidenzia la relazione illustrativa del decreto “Liquidità” – è stata concepita nella prospettiva di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche e, dunque, per fronteggiare solo crisi “ordinarie” che possono prevedibilmente verificarsi nella vita di un’impresa dal momento che l’insolvenza (nell’ottica innovativa del Codice) un fenomeno sì patologico, ma del tutto connaturato all’attività aziendale. Si è ritenuto, quindi, che il buon funzionamento della riforma potesse essere pregiudicato dalla straordinaria situazione di crisi del sistema economico. Lo stesso sistema di allerta, che del Codice costituisce la novità principale, in una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima emergenza, non potrebbe svolgere “alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo”. Per questo motivo ed anche per evitare che le imprese dovessero confrontarsi con una disciplina in molti punti ancora inedita, “in una situazione di sofferenza economica nella quale …..più che mai hanno necessità di percepire una stabilità a livello normativo….”, il Governo ha preferito mantenere in vigore una disciplina largamente collaudata, come la legge fallimentare, e darsi ancora un anno di tempo per dare corso alla riforma. Approfittando dell’occasione anche per apportare, con il decreto correttivo attualmente in corso di approvazione, alcuni miglioramenti al Codice ed allinearne altresì i contenuti all’emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.
Come detto, la filosofia che ispira la riforma è quella di prevenire lo stato di insolvenza dell’impresa e promuoverne il risanamento (a differenza dell’attuale legge fallimentare che intervenire quando l’insolvenza aziendale è ormai conclamata). In quest’ottica, il Codice appresta un insieme di strumenti – a livello di assetti organizzativi e di misure di allerta, oltre che di procedure di composizione della crisi – che consentono agli amministratori di agire in fase preventiva eliminando le cause della crisi e ripristinando il normale funzionamento dell’impresa, la cd. continuità aziendale.
Cosa è rinviato. Il decreto Liquidità rinvia, in particolare, l’entrata in vigore delle “misure d’allerta” e delle disposizioni generali e procedurali di composizione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale ecc… ) relative agli istituti già disciplinati dalla legge fallimentare.
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