Comunicazione dati conducente: obbligo anche in caso di ricorso

Il Ministero dell’interno ha fornito chiarimenti in merito al termine entro il quale  il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare i dati del conducente per la decurtazione dei punti della patente di guida, nell’ipotesi in cui abbia presentato ricorso contro la violazione principale.

Il Ministero ha chiarito che l’obbligo di comunicare i dati del conducente all’organo accertatore permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale di accertamento della violazione che prevede la decurtazione del punteggio della patente, e deve essere adempiuto entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione.

Di conseguenza, la presentazione del ricorso non può essere considerata di per sé stesso giustificato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente, con la conseguenza che, in caso di omissione della comunicazione, dovrà procedersi con la contestazione della violazione ex art. 126- bis cds.

In ogni caso, si dovrà valutare attentamente il ricorso per verificare se il contenuto dello stesso rappresenta giustificato e documentato motivo per non comunicare i dati del conducente. L’obbligo di comunicazione si deve, comunque, ritenere soddisfatto qualora nel ricorso venga indicato il soggetto che era alla guida del veicolo al momento dell’illecito.

Sul sito www.anav.it, è disponibile, per le associate, la circolare con i chiarimenti ministeriali.

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