Credito d’imposta “energia”: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti

Una circolare diffusa ieri dall’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese “energivore” e “non energivore” a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica consumata nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Il DL “Ucraina” ha introdotto, a favore delle imprese “dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese “non energivore”) un credito d’imposta del 12% , misura poi elevata al 15% dal DL “Aiuti”.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, né incide sul calcolo del pro-rata di deducibilità delle spese generali e degli interessi passivi deducibili dal reddito d’impresa.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il codice tributo “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

Sul sito www.anav.it  è disponibile, per le aziende associate, la circolare con il dettaglio dei chiarimenti forniti dell’Agenzia delle Entrate.

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