Servizi autorizzati tpl: legittima la riduzione dell’accisa

Accolto il ricorso di un’azienda associata Anav esercente servizi autorizzati di TPL avverso l’atto di contestazione e l’avviso di pagamento emessi dall’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Dogane per il recupero del rimborso dell’accisa sul gasolio ottenuto dalla stessa azienda in anni precedenti ai sensi dell’art. 24-ter del D. Lgs. n. 504/1995.

I giudici  della Commissione tributaria di Arezzo– rigettando le motivazioni addotte dall’Ufficio – hanno rilevando che l’agevolazione fiscale sul gasolio per autotrazione è sottratta alla competenza regionale e che, comunque, la suddivisione operata dalla L.R. della Toscana “è rivolta unicamente a distinguere i servizi di trasporto pubblico ammessi a contribuzione pubblica (quelli programmati) da quelli che non beneficiano di alcun intervento finanziario della Regione e degli enti locali (quelli autorizzati)”.

Secondo i giudici non vi è dubbio che tali servizi autorizzati siano riconducibili alla nozione di servizi di trasporto pubblico di cui al D. Lgs. n. 422/97 “operando in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato nell’ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infra-regionale”.

Sul sito www.anav.it è disponibile, per le associate, il testo della sentenza.

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