Guida inferiore e superiore ai 50 km: Anav ribadisce il criterio della prevalenza dell’attività
|Anav ha inoltrato una nota all’Ispettorato del Lavoro e alla Direzione Generale della Divisione del Ministero del Lavoro in risposta ad un’interpretazione sul tema della disciplina della attività mista del personale viaggiante.
Una recente nota dell’INL appare rimettere in discussione il principio, ormai consolidato e pacifico, dell’applicazione del bilanciamento tra l’attività di guida soggetta alla regolamentazione comunitaria (reg. 561/2006) e quella soggetta alla normativa nazionale (RDL 2328/1923 e L. 138/1958) in applicazione del criterio dell’attività prevalente resa dal conducente nell’ambito della settimana lavorativa,
Anav sostiene il criterio della “prevalenza dell’attività” svolta dal conducente al quale si applica dunque la disciplina nel cui campo di applicazione rientra l’attività da lui svolta nel maggior numero dei giorni. Tale criterio consente di preservare la salute dei lavoratori e garantire la sicurezza stradale, in coerenza con la ratio della norma comunitaria nonché con le esigenze connesse alla organizzazione di un’impresa esercente servizi di trasporto pubblico locale
Anav ha pertanto ribadito tale orientamento, rilevando peraltro come una eventuale applicazione delle norme nei termini indicati dall’INL avrebbe un impatto molto destabilizzante per le aziende che si vedrebbero costrette a porre in essere una significativa ristrutturazione della propria organizzazione con inevitabili ricadute in termini di costi che si andrebbero ad aggiungere alle perdite, per mancati introiti, conseguenza della drastica riduzione di viaggiatori connessa al periodo di emergenza sanitaria.
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