Servizi sostitutivi ferroviari: AGCM riconosce le ragioni di ANAV
|L’Autorità Antitrust ha affermato che i servizi sostitutivi/integrativi ferroviari motivati da ragioni economiche, anziché da eventi imprevisti o imprevedibili, non hanno ragione di essere inclusi nel perimetro dei contratti di servizio ferroviari ma “devono soggiacere alle logiche più concorrenziali e di buona amministrazione previste per i servizi ordinari di TPL su gomma”.
L’Autorità Antitrust ha così riconosciuto le ragioni sostenute dall’ANAV per contrastare la pratica assai diffusa, e ora confermata contraria alla norma, di inclusione di servizi di TPL su gomma con carattere di stabilità negli affidamenti diretti dei servizi ferroviari in favore di Trenitalia e di altri gestori ferroviari. Una istanza di legalità che l’Associazione ha iniziato già antecedentemente al 2012 con la promozione dell’art. 34-octies poi adottato attraverso il D.L. n. 179/2012 e che ha in seguito continuato in questi anni, con il contributo determinante delle Aziende associate, per la corretta attuazione di tale norma nonché dei principi europei in materia di concorrenza. Ebbene, in esito alle azioni associative, rafforzate da alcuni esposti all’Autorità da parte di Cotrap, IAS Autolinee, SAJ srl e STAV autolinee, l’AGCM ha fatto proprie le affermazioni da tempo portate avanti dall’ANAV sull’argomento.
L’Antitrust ha spiegato poi che il quadro normativo comunitario e nazionale (Reg. CE 1370/2007; art. 34-octies del D.L. n. 179/2012; art. 48 del D.L. n. 50/2017 sui bacini di mobilità) “risulta largamente disatteso dalle Regioni che, nell’ambito dei contratti di servizio ferroviari, continuano ad affidare senza gara circa 13,5 milioni di km annui di servizi automobilistici sostitutivi/integrativi con carattere di stabilità, per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro annui”. Tale stato di fatto “non trova alcuna giustificazione se non quella di voler delegare all’operatore ferroviario l’esercizio delle funzioni di programmazione” proprie delle Regioni ed “è in contrasto con i principi a tutela della concorrenza, nella misura in cui sottrae ingiustificatamente quote significative di fatturato al mercato”.
Peraltro dalle informazioni assunte risulta che “in alcuni contesti territoriali i corrispettivi a bus-km riconosciuti dalle Regioni all’impresa Trenitalia S.p.A. per lo svolgimento dei servizi automobilistici sostitutivi/integrativi potrebbero essere significativamente superiori ai costi effettivamente sostenuti dalle imprese di trasporto che forniscono detti servizi in virtù di un sub-affidamento mediante procedura di gara”, sicché non può escludersi che “l’operatore ferroviario titolare del contratto di servizio affidato direttamente trattenga una quota del corrispettivo versato dalla Regione […] senza che ciò sia giustificato da alcun costo inerente alla gestione dei servizi”; tale pratica potrebbe pertanto integrare “un’ipotesi di sovra-compensazione degli oneri di servizio pubblico” e, in ogni caso, “di inutile dispendio di risorse pubbliche”, da cui la scelta di trasmissione del parere anche alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti affinché eserciti i suo compiti istituzionali.
Si tratta di un parere rilevantissimo che rende merito alle argomentazioni sviluppate dall’ANAV e dà ora basi più solide per ricondurre a norma le pratiche difformi da parte delle Regioni.