NUOVO CCNL: PIÙ TUTELE E WELFARE PER I DIRIGENTI DELL’INDUSTRIA 

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Il 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL 30 dicembre 2014 applicabile ai lavoratori dirigenti dipendenti da aziende produttrici di beni e servizi. Il nuovo contratto collettivo nazionale decorre dal 1° gennaio 2019 con scadenza al 31 dicembre 2023, fatte salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, e integra e sostituisce il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 dicembre 2014.

Le principali novità dell’accordo riguardano – per quanto attiene la parte economica – l’incremento del trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) da assumere come parametro al 31 dicembre, a valere dall’anno 2020 è stabilito in 69.000 euro, 72.000 euro dall’anno 2022, 75.000 euro dall’anno 2023. Per i dirigenti già in forza al 1° gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti dall’art. 3, comma 2, del CCNL 30 dicembre 2014. Viene introdotto un ulteriore modello di sistema di retribuzione variabile per obiettivi (MBO) in cui l’incentivo è corrisposto per il 50% col raggiungimento del risultato annuale e il restante 50% col raggiungimento dei risultati a lungo termine.

Sugli scatti di anzianità, come nei precedenti rinnovi, è stata prevista la loro conservazione solo a favore dei dirigenti già in servizio alla data del 24 novembre 2004. Conseguentemente, per la vigenza del CCNL 2019-2023, al dirigente in servizio al 24 novembre 2004 che non abbia già maturato il numero massimo di 10 aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile in cifra fissa pari a 129,11 euro al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal 1° giorno del mese successivo al biennio stesso.
Il numero massimo di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare i 10, ivi compresi gli aumenti maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi. Gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2017.

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