Tempi di guida e riposo: dal Ministero dell’Interno arrivano chiarimenti sull’organizzazione dell’attività lavorativa

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La Direzione Centrale Polstrada del Ministero dell’Interno ha fornito recentemente chiarimenti sull’organizzazione dei periodi di attività lavorativa tra due periodi di riposo settimanale.
La disciplina sociale del settore del trasporto su strada ha visto la luce più di trenta anni fa e da allora, sulla scia del progresso tecnologico e degli “aggiustamenti” legislativi in nome della armonizzazione delle regole nel contesto europeo, ha subito non poche modifiche.
Il regolamento europeo n.561 del 2006 è, ormai da più di dieci anni, la regolamentazione di riferimento per la disciplina dei tempi di attività e di riposo del personale mobile addetto ai servizi regolari di linea (con percorso superiore ai 50 km) e ai servizi di noleggio autobus con conducente, entrambi svolti in ambito sia nazionale che internazionale. La disciplina, chiaramente, si sposa con le discipline nazionali di riferimento in materia di orario di lavoro e tempi massimi di attività. Non si può tralasciare di evidenziare che, in più di dieci anni di vigenza, il regolamento 561/2006 è stato oggetto di innumerevoli “letture” e “interpretazioni correttive” da parte degli ordinamenti dei diversi Stati membri. Gli stakeholders e i relativi conducenti, si confrontano, in occasione dei controlli su strada ci sono soggetti i propri conducenti, con le prassi consolidatesi nei diversi Paesi.

Recentemente, la Direzione Centrale Polstrada del Ministero dell’Interno (nota prot. 300/A/366/19/108/71 del 15/01/2019) rispondendo ad un quesito specifico per il settore del trasporto merci, ha fornito chiarimenti sull’organizzazione dei periodi di attività lavorativa, tra due periodi di riposo settimanale, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 561/2006. La norma, fra l’altro, prescrive che nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. In quest’ultimo caso, la riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.

La nota ministeriale esamina alcune definizioni contenute nel regolamento europeo e sembrerebbe chiarire – ma riteniamo si tratti più che altro di ribadire una lettura della norma che non di una vera a propria “scoperta”! – che “il riposo giornaliero deve iniziare obbligatoriamente dopo aver guidato per nove ore (ovvero dieci, due volte alla settimana) anche se frammentate”. E che “il conducente può iniziare il riposo giornaliero anche prima delle nove ore”.
A noi appare abbastanza evidente la conclusione cui giunge la nota ministeriale, vale a dire che “in questa ultima ipotesi (i periodi di) attività di guida possono arrivare ad essere superiori a sei nell’arco della settimana, pur se ciò avverrà a prezzo di effettuare un numero di ore di guida settimanali inferiori rispetto a quelle massime consentite”.


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