Tempi di guida e di riposo, deroghe: chiarimenti dal Ministero dell’Interno

Il Regolamento Ue 1054/2020, contenuto nel Pacchetto Mobilità,  ha modificato l’art. 12 del Reg, 561/2006 introducendo delle deroghe al limite del periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza.

Il Ministero dell’Interno ha ora pubblicato un chiarimento interpretativo sostanzialmente allineandosi ai chiarimenti forniti dalla Commissione UE  precisando che : “in presenza delle condizioni indicate i conducenti possono superare fino a due ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale, derogando anche alle regole relative al riposo giornaliero, potendolo concludere, quindi, al massimo nell’arco di 26 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

Quindi, in sostanza, l’esercizio di questa facoltà da parte dell’autista diventa possibile anche quando, a seguito del superamento di due ore del tempo di guida, l’inizio del periodo di riposo giornaliero subisca a sua volta uno slittamento di due ore, per cui verrebbe completato entro 26 ore dal termine del precedente riposo, anziché entro 24 ore.

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