No alla cumulabilità delle singole tratte inferiori a 50 km: lo ribadisce la Suprema Corte
|La Suprema Corte di Cassazione ha confermato quanto già statuito nei primi gradi di giudizio, ovvero la non cumulabilità di più corse inferiori ai 50 km svolte dal lavoratore ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di tempi di guida e di riposo.
La Cassazione ha confermato il rigetto deciso in Appello in particolare per quanto attiene alla interpretazione di “tratta” e “cumulabilità” delle singole tratte o linee eseguite dallo stesso conducente di cui al regolamento 561/2006.
Anche secondo la Cassazione “l’esclusione appare coerente con la ratio della disciplina (comunitaria) in quanto la disciplina della quantificazione del riposo nei termini contenuti nel regolamento 561/2006 ha senso laddove l’autista percorra in via continuativa un percorso superiore a 50km e non laddove il superamento dei 50km avviene sommando distinti tratti di percorso, temporalmente intervallati.”
La Corte conferma dunque l’interpretazione in tal senso già fornita dal Ministero del Lavoro.