Emergenza Covid-19: misure di contenimento estese a tutto il territorio nazionale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha emanato un nuovo provvedimento (DPCM 9 marzo 2020) che estende all’intero territorio nazionale le misure restrittive di contenimento dell’epidemia da COVID-19 del decreto dell’8 marzo 2020.
Le misure sono in vigore da oggi 10 marzo e resteranno efficaci fino al 3 aprile 2020.

Ne ha dato comunicazione l’ANAV, elencando i punti principali che interessano il settore trasporti:

– Evitare ogni spostamento delle persone fisiche tra le diverse aree del Paese e all’interno di una stessa area, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ a ogni modo consentito il rientro di ciascuno presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A riguardo il Ministero dell’Interno ha reso disponibile un apposito modulo di autodichiarazione che ogni individuo sarà tenuto a rendere dietro eventuale richiesta degli operatori di polizia.
Il Presidente Conte ha chiarito che la misura non comporta la sospensione dei servizi di trasporto pubblico e di mobilità collettiva che restano attivi per garantire ai cittadini la possibilità di spostarsi per esigenze di lavoro, necessità e salute.

Per quanto concerne il trasporto pubblico regionale e locale, i servizi proseguono nella generalità dei casi con le possibili variazioni contrattualmente previste ed eventualmente stabilite dagli enti affidanti e/o dalle Autorità preposte in relazione a mutate esigenze di servizio ed alla luce anche del protrarsi della chiusura delle scuole. Ciò è peraltro confermato nelle risposte alle FAQ sulle misure adottate pubblicate sul sito del Governo.
Analogamente la misura non comporta di per sé la sospensione dei servizi di linea commerciali (c.d. servizi autorizzati) e delle autolinee di competenza statale di cui al D.Lgs. n. 285/2005. Tali servizi, tuttavia, non sono sovvenzionati e la loro sostenibilità economico-finanziaria è totalmente condizionata dalla domanda e dalla presenza di sufficienti ricavi da traffico. Per tali ragioni, rese ora ancora più evidenti ed urgenti dall’estensione delle misure più restrittive degli spostamenti sull’intero territorio nazionale, diversi operatori del settore, a fronte del crollo delle prenotazioni, si sono trovati nella necessità di adottare variazioni urgenti del programma di esercizio al di fuori delle ordinarie e lunghe procedure di autorizzazione delle variazioni stesse, ovviamente dando preavviso all’utenza. Sulla questione il Ministero dei Trasporti non ha ad oggi ancora fornito indicazioni più precise.

Diverso il discorso per i servizi turistici di noleggio autobus con conducente, con l’unica eccezione dei servizi navetta per il trasporto dei lavoratori e delle maestranze, che restano sostanzialmente bloccati sia per la specifica previsione di sospensione fino al 3 aprile prossimo venturo dei viaggi d’istruzione e delle uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (ex art. 2, comma 1, lett. i) del DPCM 8 marzo 2020, che resta efficace), sia per la limitazione stessa di ogni spostamento non motivato da esigenze lavorative, di salute o comunque da motivi di necessità.

L’estensione all’intero territorio nazionale della limitazione agli spostamenti delle persone amplifica i già pesantissimi impatti economici dell’emergenza epidemiologica sull’intero settore del trasporto persone ed in considerazione dei quali l’ANAV ha richiesto al Governo lo stato di crisi del settore e l’adozione di specifiche misure di sostegno che si auspica vengano accolte nell’ambito del provvedimento economico in corso di stesura.
– È prorogata al 3 aprile 2020 la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei corsi universitari e professionali. Sono sospesi gli esami di idoneità per il rilascio della patente ed è demandato ad apposito provvedimento dirigenziale la disposizione della proroga dei termini in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame per l’ottenimento della patente di guida e le esercitazioni per l’estensione di validità. Per quanto concerne le CQC si è in attesa di riscontro dalla Direzione Generale della Motorizzazione alla richiesta avanzata di proroga della validità del titolo.
– È raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando la possibilità di applicare, laddove possibile, il lavoro agile (cd. “smart working”) per la durata dello stato di emergenza, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
– Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.

L’articolo 1, comma 2, del DPCM vieta sull’intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Infine, dal 10 marzo cessano di produrre effetti le precedenti misure estese all’intero territorio nazionale di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM 8 marzo 2020 ove incompatibili con le nuove misure. Pertanto restano efficaci in quanto evidentemente non incompatibili le seguenti misure di interesse per la categoria:
– la sospensione fino al 3 aprile p.v. dei viaggi d’istruzione e delle uscite didattiche comunque denominate programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La disposizione attua quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2, lett. f) del D.L. n. 6/2020 che specifica che trova applicazione alla fattispecie quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del D.Lgs. n. 79/2011, ai cui sensi nel caso di circostanze inevitabili e straordinarie il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, senza corrispondere spese di recesso, nonché al rimborso integrale dei pagamenti effettuati.
– la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Non vengono ancora in alcun modo chiarite però modalità e responsabilità per l’osservanza della prescrizione. A riguardo, come comunicato, l’Associazione si è attivata per approfondire la questione con le Istituzioni competenti con specifico riferimento allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico;
– l’obbligo di adozione da parte delle aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
– l’obbligo di comunicazione all’ASL competente per coloro che nei 14 giorni antecedenti alla pubblicazione del DPCM abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, ai fini della attivazione della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Già con il DPCM dell’8 marzo, e l’allargamento della “zona rossa” a tutta la Lombardia ed al territorio anche di altre Province, tale obbligo di comunicazione non è più esteso a quanti abbiano sostato o transitato nei comuni delle cd. aree rosse nei Comuni delle cd. “aree rosse” di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020. Molte Regioni, tuttavia, hanno previsto l’obbligo in questione e l’attivazione della quarantena fiduciaria per chiunque provenga dalla Regione Lombardia, dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Si tratta di ordinanze al momento efficaci e che ovviamente condizionano l’effettuazione di servizi interregionali di collegamento tra le predette zone e le Regioni che hanno emanato le ordinanze.


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