Accesso alla professione: il MIMS fornisce chiarimenti

Sono pervenuti dal MIMS gli attesi chiarimenti – sollecitati anche da Anav – in merito alle modalità di dimostrazione dei requisiti di idoneità finanziaria e stabilimento nell’attuale contesto emergenziale.

Nell’ipotesi di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria mediante attestazione del revisore contabile, il MIMS ha chiarito che i valori dei conti annuali da prendere a riferimento sono quelli desunti dal bilancio approvato e depositato nell’anno cui si riferisce l’attestazione ovvero, qualora il bilancio di esercizio non sia stato ancora approvato alla data di dimostrazione del requisito, quelli desunti dal bilancio approvato e depositato nell’anno che precede.

Se tale requisito non è soddisfatto, il termine per il procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione può essere prolungato fino ad un massimo di 12 mesi (invece che fino a 6 mesi come previsto dal reg. (CE) n. 1071/2009). Lo stesso anche nel caso in cui nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 non risulti soddisfatto il requisito di stabilimento per la mancata disponibilità di veicoli da parte delle imprese autorizzate.

In ogni caso il periodo complessivo concesso alle imprese per la regolarizzazione dei predetti requisiti non potrà superare l’arco temporale di 12 mesi continuativi.

Sul sito www.anav.it, con apposita circolare illustrativa, Anav fornisce ulteriori chiarimenti per le imprese associate.

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