Imprese e controlli: è operativa la classificazione del rischio legata alle infrazioni

Operativa da maggio la classificazione del rischio legata alle infrazioni alla disciplina sociale del trasporto su strada.
L’ordinamento nazionale ha adottato da tempo un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero e della gravità delle infrazioni commesse. Il decreto – Decreto Ministero dei Trasporti 24 ottobre 2011, GU 2.4.2012 n. 78 –  “ha per scopo la determinazione dei criteri per l’adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, di viaggiatori e merci, in conto proprio o per conto di terzi, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse con veicoli in disponibilità delle imprese stesse”.

Ma quali sono queste infrazioni? Parliamo chiaramente delle infrazioni alla disciplina sociale del trasporto su strada, ed in particolare alle violazioni dei regolamenti 561/2006 e 165/2014 (già 3821/1985). Il D.Lgs 144/2008, richiamato in premessa, infatti, ha dato attuazione alla direttiva 2006/22/CE relativa ai controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli cui trovano applicazione questi regolamenti comunitari.

Parliamo, pertanto, di servizi nazionali o internazionali di linea con percorso superiore ai 50km o servizi occasionali svolti in ambito nazionale e/o internazionale. Nel momento in cui vengono contestate alle imprese le infrazioni indicate nell’allegato III del D.Lgs n. 144/2008, accertate su strada dagli organi di polizia stradale, tale contestazione è registrata da parte degli stessi agenti accertatori con annotazione che contiene la denominazione e la sede dell’impresa (per le imprese stabilite all’estero, invece, deve essere aggiunto lo stato di stabilimento dell’impresa), il numero di targa del veicolo o del complesso veicolare per mezzo del quale è stata commessa l’infrazione, l’indicazione dell’infrazione e della sua gravità secondo le prescrizioni riportate dal medesimo allegato III.
I dati delle infrazioni vengono poi comunicati, con modalità telematiche, dall’organo da cui dipende l’agente che ha accertato l’infrazione, al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, che, entro i successivi trenta giorni darà definizione alla contestazione con gli stessi criteri stabiliti per il sistema della patente a punti.
In pratica, quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei ricorsi medesimi. Il termine decorre dalla conoscenza, da parte dell’ufficio da cui dipende l’agente accertatore, dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi ovvero della conoscenza degli esiti dei ricorsi medesimi.
Le imprese di autotrasporto che superano “l’indicatore di rischio” stabilito sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.

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